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La responsabilità dell'ente: aggiornamenti sul dibattito internazionale


La responsabilità degli enti derivante da reato, ancora al centro del dibattito nei fora multilaterali anticorruzione. . La responsabilità degli enti derivante da reato, nel nostro ordinamento disciplinata dal decreto legislativo 231 del 2001, come successivamente modificato e integrato, costituisce centro permanente di interesse e discussione a livello internazionale e multilaterale. Il dibattito è particolarmente intenso allorquando si discute delle misure da adottare per prevenire e contrastare la corruzione, soprattutto nelle transazioni internazionali.

Sia in sede WGB OCSE, sia in sede di working group anticorruzione del G20, così come nel gruppo GRECO, e ancora in sede di verifica dell'applicazione della convenzione delle Nazioni Unite per il contrasto alla corruzione, si confrontano le diverse risposte ordinamentali alla necessità di prevedere, oltre alla responsabilità delle persone fisiche, per una serie di reati, anche la responsabilità degli enti, in sede di procedimento penale e di diritto sostanziale criminale. .

Segnatamente, l'OCSE non esita a emettere vere e proprie raccomandazioni per gli Stati aderenti alla convenzione, aventi ad oggetto la necessità di rinforzare le previsioni ordinamentali in materia di responsabilità degli enti derivante da reato. . Anche l'Italia, così come la Spagna, sono state in passato raggiunte da specifiche raccomandazioni, per il rafforzamento della responsabilità degli enti derivante da reato, alle quali hanno ottemperato con particolare precisione e puntualità. .

Già abbiamo avuto modo di sottolineare come proprio il D.Lgs. 231 del 2001 risponda all'esigenza di “dialogo” fra le grandi imprese e la pubblica amministrazione nazionale, a fini di penetrazione della cultura della legalità "dal basso", così che l'attività di impresa non perda la propria autonoma dimensione etica, anche a fini di rafforzamento della fiducia dei consumatori nell'attività economica privata.

La 231 risponde anche all'esigenza di avviare un "trialogo" costruttivo (fra Governo, impresa e società civile) nella trasparenza del coinvolgimento del settore pubblico e di quello privato, congiuntamente, al fine di contrastare fenomeni di devianza e soprattutto la corruzione. . In quest'ottica, particolare attenzione riveste la questione della necessità di applicare il sistema di responsabilità degli enti anche alle imprese pubbliche, intendendosi per tali le imprese di proprietà totale o parziale dello Stato o di altro ente pubblico.

Le cosiddette public ownership enterprises sono difatti i soggetti maggiormente coinvolti, nella casistica globale, in fatti di corruzione internazionale, aventi ad oggetto appalti di opere pubbliche e di pubbliche forniture. Ed è proprio con riferimento a simile questione che si pongono le problematiche più importanti in tema di responsabilità degli enti a livello internazionale.

Da un lato, invero, ci si imbatte talvolta in limiti di carattere normativo che, tenuto conto della natura giuridica di suddetti enti, impediscono a livello legislativo di investigare e di punire condotte corruttive. Dall'altro, ad onor del vero, anche quando ci si trova di fronte alla possibilità in astratto di investigare e punire, normativamente prevista, le difficoltà provengono dalla prassi operativa, per le ragioni di seguito specificate. . Ed invero, laddove non esiste una piena autonomia ed indipendenza della magistratura dal potere esecutivo, e lo stesso potere esecutivo controlla e vigila sugli enti pubblici, ivi comprese le imprese, appare seriamente difficile che possa avviarsi un'attività di investigazione, per una genuina presa di coscienza dell'esistenza di fenomeni corruttivi a livello di appalti internazionali. Tanto spiega il crescente interesse che, in sede multilaterale, si presta al nostro ordinamento che assurge, sempre più, a modello.

L'Italia, difatti, sempre più viene coinvolta in attività di Capacity building e di law enforcement in materia di lotta alla corruzione, soprattutto in materia di responsabilità degli enti derivante da reato e di misure proattive di coinvolgimento della società civile nel controllo di legalità. A diversa conclusione, invece, deve giungersi nel nostro ordinamento: l'indipendenza e l'autogoverno della magistratura inquirente e requirente, così come di quella giudicante, assicurano difatti una terzietà dell'organo deputato all'investigazione e all'indagine.

Suddetta specificità, propria dell'Italia, è destinata, unitamente ad altre caratteristiche di recente emersione nel nostro ordinamento, a giocare un ruolo fondamentale nell'aumento dell'affidabilità e del rating dell'Italia sul piano anticorruzione a livello globale.

Ciò posto, si comprende anche l’espansione del sistema 231 in corso nel nostro Paese, la proliferazione delle figure di reato presupposto della responsabilità degli enti e la torsione del meccanismo di prevenzione, da modello di disciplina dell’impresa illecita, a ordine economico legalmente orientato, nell’ambito di un complessivo disegno riformatore della giustizia e dell’economia, volto a promuovere la crescita e l’occupazione oltre che ad attrarre gli investimenti esteri.

Sta per avviarsi proprio in questo periodo la quarta fase di revisione e di self assessment dei paesi aderenti alla convenzione OCSE. Uno dei capitoli più importanti della verifica, senza dubbio, avrà proprio ad oggetto l'applicazione delle regole condivise in materia di responsabilità degli enti derivante da reato. In questo settore, indubitabilmente, l'Italia e' ben al di là della media mondiale e può costituire termine di riferimento assoluto.

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